L' AVVOCATO DI NPS : LA LEGGE 104/92

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harrypotter79
00martedì 19 gennaio 2010 18:11
Informazione legale sui benefici della L. 104/1992
Sono stato contattato da alcuni di voi che mi hanno chiesto di spiegare quali siano permessi retribuiti accordati dalla legge 104/1992 intitolata: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Ecco dunque una breve descrizione per punti di tali aspetti della normativa:



- i permessi previsti dalla legge 104/92 sono: tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 ore, oppure due ore per ogni giorno lavorato. Questi benefici sono tra loro alternativi e non cumulabili. La logica che è alla base della norma che prevede di usufruire dei permessi retribuiti non consiste nella riduzione dell’orario di lavoro ma nel facilitare le possibilità di cura del lavoratore disabile o del familiare che assiste un disabile. E’ quindi necessario che i permessi siano utilizzati per tali, specifiche finalità.

- Gli aventi diritto ai permessi retribuiti sono tutti i lavoratori subordinati del settore pubblico o privato che siano disabili in condizione di “gravità” ed i genitori e gli affini entro il terzo grado di un disabile in condizione di gravità, purché sussista la convivenza con il disabile e questo non si trovi ricoverato in istituto specializzato.

- Il lavoratore disabile in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi per tre giorni mensili o due ore al giorno, come già detto, e la scelta di quale dei due benefici alternativi si voglia usufruire è ammissibile in mesi diversi. Variazioni all’interno di un mese sono ammissibili in casi eccezionali e previa produzione di adeguata documentazione giustificativa.

- I permessi dei tre giorni al mese, se non utilizzati nel mese di competenza, non possono essere cumulati in un mese successivo.

- Con il recepimento della Direttiva Comunitaria sul divieto di discriminazione diretta ed indiretta in ambito lavorativo si è superata la situazione che precedentemente penalizzava coloro che usufruivano dei permessi previsti dalla legge 104/92. Attualmente, quindi, non possono essere ridotti né il congedo ordinario, né la tredicesima mensilità, in quanto misure palesemente discriminatorie sul lavoro.

- Il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 non può influire negativamente su nessun aspetto del rapporto di lavoro e del trattamento economico, contributivo e previdenziale. In particolare, anche i permessi retribuiti verranno computati nell’anzianità di servizio , ma non verranno calcolati nel periodo di comporto, cioè nel periodo massimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi per il congedo per malattia.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Un saluto,
Matteo Schwarz

npsitalia.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1610
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