MINISTERO DIFESA VUOLE SOLO BIOLOGI SIERONEGATIVI!!!??

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harrypotter79
00venerdì 8 gennaio 2010 20:30
LA LOTTA CONTRO LO STIGMA LAVORATIVO CONTINUA

TRATTO DAL FORUM DI NPS AREA LEGALE

La risposta del MINSTERO DIFESA in merito alle ILLECITE SELEZIONI CONCORSUALI e' talmente assurda, mediocre e sguarnita di efficaci riferimenti MEDICO-LEGALI

che non potevo non muovermi cosi:


................

Al: "MIO COMANDO MILITARE"


OGGETTO: Concorso straordinario, per titoli ed esami, indetto dalla Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo (Biologi) - G.U. 4ª s.s. n. 91 del 24/11/09.


Il sottoscritto "HOUSE" in relazione a quanto menzionato in oggetto,

TENUTO CONTO dei seguenti riferimenti normativi:
- Costituzione Italiana (Art. 32, comma 2);
- Legge nr. 135/90 (Artt. 5 e 6);
- Legge nr. 359/90 (Art. 15, comma 3)
- D.lgs nr. 196/2003;
- D.M. nr. 203/2006;
- Totalità dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e sensibili, in materia di dati necessità, liceita’ e pertinenza nel trattamento di dati “ultra-sensibili” (nello specifico diagnosi di “infezione da HIV”);

CON ESPLICITO RIFERIMENTO:
al comma 2), punto f) dell’articolo nr. 8 (otto) - Accertamenti psico-fisici - del succitato bando di concorso, con il quale viene richiesto al personale partecipante “Referto, rilasciato da una struttura pubblica sanitaria, anche militare, o privata convenzionata da non oltre 6 (sei) mesi attestante l’accertamento della positività per anticorpi HIV”

DICHIARA, cosciente delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, che:

- In base all’articolo 32, comma 2, della Costituzione italiana "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
- In base all’ Articolo 5 della Legge 135/90 la rilevazione dell’infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l’identificazione della persona. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

- In base all’articolo 6 della Legge 135/90 è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività. Alle violazioni di tali disposizioni si applica il sistema sanzionatorio previsto dall'Art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

- In base all’articolo 15, comma 3, della Legge 359/90 nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti
per la ricerca di anticorpi HIV o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo.
- Nel 1993 si è espressa la Corte Costituzionale suggerendo che, qualora alcune attività lavorative o mansioni dovessero comportare rischi di trasmissione dell’infezione verso terzi (in particolare questa ipotesi nasceva da un caso relativo ad attività in ambito sanitario) “dovrebbe” essere prevista la possibilità del datore di lavoro di richiedere all’interessato l’esecuzione del test, ciò perché l’interesse per la salute collettiva e la sua tutela, in base alle conoscenze medico-scientifiche dell’epoca, superava i diritti del singolo. Questa sentenza di fatto demandava al Legislatore il compito di individuare le eventuali mansioni che possono esporre terzi a contrarre l’infezione da HIV e rispetto alle quali prevedere l’esecuzione del test. Ad oggi il Parlamento non si e’ mai espresso in tal senso.
- Già nel Marzo ‘94 la Commissione Nazionale AIDS del Ministero della Sanità, ha approvato un documento che derime ogni dubbio e nel quale viene specificato che "sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili sulle modalità di trasmissione dell’HIV non è giustificato, anzi sembra irragionevole, prevedere l’obbligatorietà di screening per l’HIV per gli operatori, anche del comparto sanitario".
- In Italia attualmente, in nessun ambito, può essere prevista l’esecuzione obbligatoria del test per HIV per accedere o mantenere un posto di lavoro (esiste un’unica eccezione espressamente prevista da un atto legislativo – la succitata L. n. 359/90 - che riguarda le Forze dell’Ordine che comunque non pone vincoli per l’assunzione o il mantenimento del posto di lavoro quanto rispetto allo svolgimento di mansioni che possano esporre a rischio terzi). In ogni caso, comunque, nessuno può essere licenziato o non assunto solamente in quanto sieropositivo.
- Infine, ma non ultimo in importanza, il sottoscritto dichiara che, in base alle più recenti ed aggiornate conoscenze medico-scientifiche sul tema HIV, con esplicito riferimento alle proprie conoscenze di virologia clinica e laboratoristica, richiedere “genericamente” un test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV, da non oltre 6 (sei) mesi, oltre ad essere una potenziale indagine volta ad azioni discriminatorie nella selezione pubblica dei dipendenti, non avrebbe nessuna valenza clinica, tenuto conto che:

1) nel bando in oggetto non viene specificata la generazione di test a cui il concorrente dovrebbe obbligatoriamente sottoporsi (Es. 3^ e 4^ generazione).
2) L’effettuazione del test anticorpale per verificare una eventuale infezione da HIV, per essere attendibile, dovrebbe tener conto contemporaneamente dei genotipi virali HIV1 e HIV2.
3) Il test anticorpale (HIV - 1 e 2) deve essere necessariamente supportato da un test di conferma (RIBA – Western Blot – e tecniche di “Immuno-blotting”) nonchè di ricerca diretta dell’antigene/agente eziologico (indagine di PCR).
4) I risultati di indagine PCR (qualitativa e quantitativa) sono identici sia nei soggetti sieronegativi, che nei soggetti “falsamente positivi” o “sieropositivi in trattamento farmacologico in regime di piena aderenza agli antiretrovirali (haart)”.
5) Richiedere un test da non oltre 6 (sei) mesi non tiene conto del concetto di “periodo finestra” dell’infezione da HIV accettato dall’OMS ; nello specifico il candidato potrebbe aver contratto l’infezione in periodi successivi ai 6 mesi e risultare comunque, dalla certificazione prodotta in sede concorsuale, quale “sieronegativo”.


CHIEDE, al proprio Comando:

1) Le modalità attraverso cui poter segnalare alle Autorità competenti quanto sopra dichiarato, al fine di prevenire verosimili azioni di ricorso contro l’Amministrazione Difesa, nonché l’eventuale consolidamento di prassi discriminatorie ed illecite nella selezione concorsuale del personale militare.
2) L’eventuale possibilità di poter segnalare, quanto sopra, direttamente al Garante per la protezione dei dati personali e sensibili, ponendo leciti quesiti, al fine di consentire all’Amministrazione Difesa di poter ottenere indicazioni dettagliate sulle indagini da porsi in essere secondo principi di necessità, liceità e pertinenza, riconosciuti dall’ordinamento italiano ed i rispettivi limiti di indagine nelle procedure di selezione psico-fisica dei propri dipendenti.
3) Ottenere informazioni dettagliate in merito al diritto di “progressione di carriera” (passaggi di ruolo nei concorsi interni), vigente all’interno della Pubblica Amministrazione ed, in specie, all’interno delle FF.AA. italiane, da riconoscersi al personale militare (sanitario e non) già valutato , “Idoneo al servizio incondizionato M.M.” ed affetto da “Infezione cronica da HIV” , cioè in trattamento antiretrovirale efficace (HAART) con azzeramento della viremia e risultati laboratoristici di PCR qualitativa/quantitativa negativi e non rilevabili.

IN FEDE HOUSE!!

.............

Quanto sopra sono le mie considerazioni formulatoe al mio Comando
le quali verranno a breva trasmesse per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare, all'Ispettorato di Sanita' M.M. e per conoscenza alla Direzione di Sanita' Militare di La Spezia...


Matt. che ne pensi?

house

LA GUERRA ALLA DISCRIMINAZIONE ED ALLO STIGMA LA COMBATTERO' FINO ALLA FINE!!!

IGNORANTI...AT-TENTI!
DIETRO FRUNT!!!

www.npsitalia.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopi...
lunapiena74
00venerdì 8 gennaio 2010 20:57
[SM=g1855903] [SM=x1912636]

BRAVO HARRY!!

[SM=g1855864]
Adminsierone
00sabato 9 gennaio 2010 13:33
Grande harry!!!

[SM=x1855910]

E complimenti ad NPS che ascolta sempre tutti noi!

[SM=g1855902]
NormaJ
00domenica 10 gennaio 2010 12:40
Al MINISTERO DELLA DIFESA
sono messi male! eh!!!

meno male che ci sei tu Harry!

TI PROMUOVERANNO AMMIRAGLIO!??

[SM=g1855888]
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