le onlus sono obbligate e redifire il bilancio annuale ma non sono obbligate e pubblicarlo. la legge non fa riferimento alla pubblicazione, tantomeno su internet.
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le onlus possono promuovere spettacoli teatrali
Articolo 23. Esenzioni dallimposta sugli spettacoli Le Onlus non sono soggette allimposta sugli spettacoli per le seguenti attività spettacolistiche: 1 - spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, aliquota proporzionale 9%; 2 - spettacoli sportivi in genere, 9%; 3 - spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli, lezioni di ballo collettivo, veglioni e altri intrattenimenti di ogni natura; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari, 16%; 4 - spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette, 4%; 5 - mostre, fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche, 3%. Lesonero in questione spetta, comunque, a condizione che lattività sia svolta in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ulteriore condizione per poter beneficiare delle agevolazioni in questione è costituita dal fatto che è necessaria una preventiva comunicazione, anteriore rispetto linizio di ciascuna manifestazione, allufficio accertatore (Siae) territorialmente competente. La definizione delloccasionalità dellevento è rimessa a un decreto del ministro delle